Cosa accade se il reo muore durante un processo penale quando, pur essendo stata pronunciata la sua condanna, la sentenza non è ancora divenuta irrevocabile?
Quali effetti avrà la sentenza in questione ai fini civili?
Sul punto si è pronunciata la Cassazione, III Sezione Penale, con la sentenza n. 20864/17, che ha confermato un principio ormai consolidato: “L’intervenuta morte dell’imputato successivamente alla proposizione del presente ricorso, come da documentazione prodotta dal difensore, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi estinto il reato per morte del reo”.
Infatti, la morte dell’imputato, intervenuta prima dell’irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che non solo va dichiarata l’estinzione del reato per morte del reo e conseguentemente annullamento della sentenza impugnata, ma le eventuali statuizioni civilistiche in essa contenute restano caducate “ex lege” senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale.
In sede penale non trovano applicazione gli istituti civilistici della successione nel processo (art. 110 c.p.c.), della interruzione del processo (artt. 299 e seg. c.p.c.) e della sua estinzione (artt. 307 e seg. c.p.c.), mentre si applica il principio secondo il quale il rapporto processuale civilistico è strettamente connesso all’esistenza ed alla permanenza in vita dell’imputato, che diviene quindi l’ unico presupposto processuale.
Insomma il processo penale e l’azione civile che adesso decade simul stabunt, simul cadent.